E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
L’immediata entrata in vigore del Codice contestuale alla promulgazione senza una fase transitoria, a fronte delle tante novità, è un aspetto problematico. L’attuazione del Codice è affidata all’ANAC a cui spetta ora il compito di redigere le Linee guida generali entro 90 giorni (adottate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti) che sostituiranno il regolamento attuativo del vecchio Codice (Dpr 207/2010) e tutti i provvedimenti di “soft law” per chiarire l’applicazione delle nuove previsioni. Sono previsti circa quaranta provvedimenti attuativi che seguiranno nei prossimi mesi.
Il lungo iter del provvedimento, a livello europeo e nazionale, è stato seguito passo dopo passo da Confcooperative anche attraverso le sue federazioni di settore, intervenendo con una serie di proposte recepite prima nelle direttive e poi nel nuovo Codice.
Sono moltissime le novità dal punto di vista complessivo, in particolare per quel che riguarda l’architettura complessiva del sistema si segnala:
- la maggiore attenzione alla qualità (con l’obbligo dell’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti gli appalti di servizi sociali e per quelli ad alta intensità di manodopera) e agli aspetti sociali e ambientali;
- il favore per le microimprese e piccole e medie imprese attraverso l’obbligo di divisione in lotti degli appalti (art. 51) e la previsioni di requisiti minimi che garantiscano l’accesso alle gare (art. 83);
- la centralizzazione delle stazioni appaltanti, attraverso un sistema di qualificazione che prevede requisiti minimi, in capo all’ANAC, e delle centrali di committenza (art. 37 e segg.);
- maggiore utilizzo di strumenti elettronici e comunicazioni online (artt. 52, 56, 57 e 58);
- le previsioni per la tutela del costo del lavoro riconosciuto dalle tabelle ministeriali per i CCNL delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.