Importanti novità dettate dal comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha introdotto norme volte a contrastare la falsa cooperazione.

Nella modifica dell’articolo 2542 del Codice Civile viene sancito:

  • l’incompatibilità assoluta della figura dell’amministratore unico con il modello dell’impresa cooperativa, prevedendo quindi l’obbligo di costituire organi amministrativi collegiali formati da almeno tre persone;
  • la non applicabilità alle cooperative Srl della disposizione secondo la quale gli amministratori rimangono in carica fino a revoca da parte dell’assemblea.

AMMINISTRATORE UNICO:

L’esistenza dell’amministratore unico, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (entrata in vigore della legge), costituisce pertanto una irregolarità che deve essere sanata senza indugio. E’ indubbio che al momento di entrata in vigore della legge sia sorto l’obbligo di convocare l’assemblea per addivenire alla nomina di un collegio di amministratori di almeno tre soggetti.

Sono interessati dall’obbligo di nomina di un nuovo c.d.a. anche le cooperative che avessero optato per la nomina di più amministratori non operanti in forma collegiale, o con un c.d.a. formato da due membri. In relazione alla presente circolare e ai suoi allegati, queste cooperative sono equiparabili a quelle con amministratore unico.

La tempestiva regolarizzazione della governance è tanto più importante quanto la cooperativa abbia in previsione impegni o scadenze contrattuali (es. sottoscrizione contratti di vendita e/o mutui, affidamento contratti pubblici, ecc) 

COOPERATIVE CON CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO FINO A REVOCA:

Il c.d.a. in carica è tenuto a convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un nuovo consiglio, per il quale sia fissata la durata della carica, nel rispetto del limite triennale di cui all’art. 2383 c.c.

Perché l’assemblea possa deliberare sul rinnovo del c.d.a. occorre la preventiva dimissione di tutti gli amministratori, ovvero che, nel corso della stessa, se ne disponga la revoca, in ragione della necessità di adeguarsi al nuovo quadro normativo.

Si ritiene non necessaria la convocazione di un appuntamento assembleare ad hoc, in considerazione della prossimità dell’assemblea di bilancio, in cui la questione deve essere messa all’ordine del giorno. Discorso diverso va fatto per le cooperative il cui esercizio sociale non coincida con l’anno solare. In questo caso si consiglia caldamente di procedere al rinnovo del c.d.a. entro il primo semestre dell’anno in corso.

MODIFICHE STATUTARIE:

Quanto infine alla necessità di apportare modifiche statutarie, parrebbe che tali modifiche siano necessarie solo nel caso in cui lo statuto preveda quali modelli di amministrazione esclusivamente ed unicamente quello dell’amministratore unico e della nomina a tempo indeterminato. Qualora, invece, tali meccanismi o istituti siano previsti in concorrenza o in alternativa ad altri (forma collegiale del cda, nomina a tempo determinato), la modifica statutaria non sarà immediatamente necessaria essendo comunque possibile alla cooperativa adottare il comportamento imposto dalla novella, ma potrà essere effettuata nei tempi che la cooperativa riterrà opportuni.

Allo scopo di favorire un tempestivo adeguamento, si invitano e cooperative associate a contattare la Segrteria.