Indicazioni tecnico giuridiche e normativa sulle cooperative
La cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la creazione di una società, democraticamente amministrata.
La cooperativa svolge un’attività economica senza scopo di lucro: essa è società a responsabilità limitata (per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio), ma si contraddistingue dalle società di capitali (SRL e SPA) per la finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione del socio che gli deriva dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.
La cooperativa è un’impresa nella quale la persona-socio prevale sull’elemento economico: alla base sta la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali.
Come costituire una cooperativa
Caratteristiche peculiari
- Numero minimo soci: 3
- Misura della partecipazione del singolo socio in una cooperativa: limite minimo di EURO 25,00
- Gestione democratica, autonoma e indipendente: i soci hanno uguale diritto di voto (“una testa, un voto”) a prescindere dalle quote di capitale sociale sottoscritto
- Variabilità del capitale sociale: il capitale sociale aumenta o si riduce con il variare del numero dei soci, senza che ciò comporti una modifica statutaria
- Il regime fiscale prevede la specificità della mutualità prevalente o non prevalente a seconda delle caratteristiche della cooperativa
- Organi: Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale
Requisiti mutualistici
- divieto di distribuzione di utili ai soci in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali
- divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della cooperativa
- in caso di scioglimento della società, devoluzione dell’intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- destinazione di una quota degli utili annuali (pari al 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Come costituire una cooperativa
Normativa di riferimento
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.