Indicazioni tecnico giuridiche e normativa sulle cooperative

La cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la creazione di una società, democraticamente amministrata.

La cooperativa svolge un’attività economica senza scopo di lucro: essa è società a responsabilità limitata (per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio), ma si contraddistingue dalle società di capitali (SRL e SPA) per la finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione del socio che gli deriva dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

La cooperativa è un’impresa nella quale la persona-socio prevale sull’elemento economico: alla base sta la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali.

Come costituire una cooperativa

Caratteristiche peculiari

  • Numero minimo soci: 3
  • Misura della partecipazione del singolo socio in una cooperativa: limite minimo di EURO 25,00
  • Gestione democratica, autonoma e indipendente: i soci hanno uguale diritto di voto (“una testa, un voto”) a prescindere dalle quote di capitale sociale sottoscritto
  • Variabilità del capitale sociale: il capitale sociale aumenta o si riduce con il variare del numero dei soci, senza che ciò comporti una modifica statutaria
  • Il regime fiscale prevede la specificità della mutualità prevalente o non prevalente a seconda delle caratteristiche della cooperativa
  • Organi: Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale
Requisiti mutualistici
  1. divieto di distribuzione di utili ai soci in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali
  2. divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della cooperativa
  3. in caso di scioglimento della società, devoluzione dell’intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
  4. destinazione di una quota degli utili annuali (pari al 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Come costituire una cooperativa

Costituzione con atto pubblico, di fronte ad un notaio che provvede all’omologa dell’atto e al deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e all’albo delle Società Cooperative
Deposito dell’Atto costitutivo presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette
Richiesta del numero di partita IVA presso il relativo Ufficio Provinciale

Normativa di riferimento

Normativa della Repubblica Italiana Costituzione della Repubblica Italiana – Titolo II: Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.