E’ possibile chiedere gli incentivi previsti dal Jobs act per l’assunzione di lavoratori disabili. Con la circolare 99/2016, infatti, l’Inps ha fornito le indicazioni operative a cui ci si deve attenere.

L’articolo 10 del decreto legislativo 151/2015 ha modificato i bonus introdotti con la legge 68/1999, al fine di favorire l’inserimento lavorativo.

L’agevolazione riguarda i rapporti di lavoro con decorrenza dal 2016 e varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato: per la riduzione della capacità lavorativa pari almeno all’80% il datore di lavoro beneficia di uno sconto del 70% dell’imponibile previdenziale per 36 mesi; se la riduzione è compresa tra il 67 e il 79%, lo sconto è del 35% e dura sempre 36 mesi; a fronte di una disabilità psichica di almeno il 46%, invece, lo sgravio è del 70% e dura per 60 mesi o per la durata del contratto a tempo determinato.

I contratti di lavoro che danno diritto all’agevolazione sono quelli a tempo indeterminato, la trasformazione da tempo determinato a indeterminato, ed anche i contratti a termine di almeno 12 mesi ma solo per i disabili psichici.

I datori di lavoro interessati (tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/99), dovranno inviare una domanda preventiva all’Inps che dovrà verificare la disponibilità dei fondi messi a disposizione per la copertura finanziaria dell’incentivo.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per maggiori informazioni:

Circolare Inps numero 99 del 13-06-2016